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    LA PROFESSIONE

    Chi è il consulente del lavoro?

    La professione di Consulente del Lavoro si colloca nel panorama delle libere professioni, tra quelle di carattere economico e giuridico, rappresentando l’anello di congiunzione tra le professioni economiche tipiche (Dottori Commercialisti e Revisori Contabili) e la professione forense.

    Tuttavia, con il suo bagaglio di competenze esclusive in materia di lavoro e previdenza sociale, la categoria dei Consulenti del Lavoro ha saputo sviluppare una propria tipicità, che le consente di fornire al mondo del lavoro in generale e a quello imprenditoriale, in particolare, prestazioni professionali specifiche.

    Anagraficamente il legale riconoscimento del Consulente del Lavoro si è avuto con la Legge 1081 del 12 ottobre 1964, che ha istituito l’Albo del CdL, anche se le origini della professione risalgono al 1953, anno di costituzione dell’ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, il sindacato di categoria.

    Attualmente la normativa professionale riferimento della categoria è la Legge 12 dell’11 gennaio 1979, che ha ulteriormente disciplinato il ruolo del Consulente del Lavoro, prevedendo l’istituzione dell’Ordine provinciale, definendone con chiarezza l’oggetto professionale, ed introducendo inoltre alcune norme per combattere l’esercizio abusivo della professione, fissando i requisiti per l’iscrizione all’Albo.

    Formazione

    Alla professione si accede dopo il conseguimento del diploma di Laurea in Consulente del Lavoro o altro diploma universitario rientrante nelle classi giuridiche ed economiche (Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche). Al termine del percorso universitario è necessario un periodo obbligatorio di praticantato della durata di 18 mesi, presso lo studio di un Consulente del Lavoro con un anzianità di iscrizione all’Albo almeno quinquennale.

    Il praticante durante i 18 mesi di pratica apprende dal proprio Dominus le peculiarità della professione e gli adempimenti che essa comporta. Iscritto obbligatoriamente al registro praticanti, il praticante ha la possibilità di intraprendere dei percorsi formativi di durata annua in preparazione all’esame di stato, organizzati dal proprio Ordine provinciale. Terminato il praticantato, è necessario il superamento dell’esame di abilitazione professionale, che verte in due prove scritte, rispettivamente: in Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale la prima, e di Diritto Tributario e Ragioneria la seconda. Superate entrambi gli scritti si accede alla prova orale, che invece verte in cinque materie: Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale, Elementi di diritto, Diritto Tributario e Ragioneria.

    Solo superato positivamente l’esame di Stato, così come strutturato, l’esercizio della professione di Consulente è subordinato all’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro istituito presso ciascuna provincia a cura del consiglio provinciale, che abilita il Consulente all’esercizio dell’attività professionale su tutto il territorio nazionale.

    Competenze

    Le attività svolte dal Consulente del Lavoro spaziano nei seguenti ambiti:

    • Consulenza del lavoro;
    • Elaborazione delle busta paga;
    • Amministrazione del personale;
    • Gestione delle risorse umane.