casaSecondo la Commissione di secondo grado, l’occupazione dell’abitazione da parte del venditore che impedisce all’acquirente il trasferimento nei termini della residenza nella “prima casa”, nonostante l’ingiunzione del Giudice di rilasciare l’abitazione, costituisce forza maggiore sopravvenuta e non prevedibile. Per tale motivo, è opponibile all’Agenzia delle Entrate che richiede, con un avviso di liquidazione, la maggiore Imposta di registro derivante dalla decadenza dalle agevolazioni fiscali.

Sommario

La vicenda processuale

Il primo grado

Il caso trae origine da un ricorso proposto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale con il quale il contribuente impugnava l’avviso di liquidazione con cui veniva richiesto il pagamento di una maggiore Imposta di Registro derivante dalla decadenza delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa per mancato trasferimento della residenza nel Comune dove era ubicato l’immobile nei termini stabiliti dalla Legge.

In particolare, il ricorrente eccepiva l’impossibilità di provvedere al trasferimento per causa di forza maggiore, essendo l’unità abitativa occupata dal precedente proprietario che, solo successivamente, aveva rilasciato.

La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso.

Il secondo grado

L’Ufficio Finanziario impugnava la sentenza eccependo sia la prevedibilità dell’evento ostativo al rilascio dell’immobile sia la possibilità del contribuente di ottemperare a quanto richiesto dalla Legge prendendo la residenza nel Comune ove era situata l’unità abitativa.

Il ricorrente si opponeva all’appello.

La Commissione Regionale respingeva l’appello, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese legali in favore del contribuente.

Il decisum

Questo l’iter motivazionale dei Giudici d’Appello.

Invero, costituisce ormai ius receptum la circostanza che, per costante orientamento della Suprema Corte, per conservare i benefici fiscali sulla prima casa, non è sufficiente al momento dell’acquisto dichiarare la volontà di destinare l’immobile ad abitazione entro i termini previsti dalla Legge (Corte di Cassazione, nn. 2527/2014, 7764/2014 e 14413/2013); i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa (abitazione non di lusso) spettano a condizione che, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dall’atto, il contribuente stabilisca, nel Comune ove sia ubicato l’immobile, la propria residenza (ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Sennonché, la medesima Corte di Cassazione ha più volte ricordato che il mancato stabilimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” entro i termini di Legge non comporta la decadenza dal bonus qualora ciò sia imputabile a cause di forza maggiore, sopravvenute rispetto all’acquisto e non prevedibili dal contribuente (v. Cassazione n. 1204/2019).

Orbene, nel caso di specie e secondo l’adita Commissione, il mancato rilascio dell’immobile da parte del precedente proprietario costituisce proprio una causa di forza maggiore, un evento ostativo al trasferimento del contribuente ad esso non attribuibile né prevedibile.

Ciò in quanto l’intimazione al rilascio dell’unità abitativa avanzata nei confronti del precedente proprietario costituisce una prova cristallina dell’impegno del contribuente per ottenere tempestivamente l’immobile né allo stesso può essere mosso alcun addebito per aver confidato nella capacità dello Stato di far rispettare le disposizioni di Legge.

Alla stessa stregua, i Giudici di secondo grado, ritengono infondata l’ulteriore eccezione svolta, atteso che l’obbligo del contribuente di trasferire il proprio domicilio nel Comune dove è situato l’immobile acquistato con l’agevolazione “prima casa” non può che riferirsi al medesimo immobile, non potendosi di certo pretendere che il detto contribuente, al fine di godere del beneficio de quo, si sobbarchi il costo necessario ad assicurarsi l’uso di altro immobile.

COMM. TRIB. REG. LAZIO, SENTENZA N. 1443/2021>> SCARICA IL PDF

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