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    Plastica monouso: scatta il divieto

    15.01.2022

    Plastica monouso: scatta il divieto

    plastica monousoE’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale a novembre scorso (G.U. n. 285 del 30-11-2021), ma le prescrizioni del nuovo decreto legislativo contro la plastica entrano in vigore da oggi, venerdì 14 gennaio 2022. La data è importante, perché la nuova normativa è un emblema di quel nuovo modello di economia circolare che l’Europa ha scelto di perseguire nella ripresa dopo la crisi pandemica. Ma anche perché la plastica è nascosta in decine delle nostre abitudini quotidiane, e mettersi in regola richiederà dunque un pò di attenzione.

    Come richiesto dalla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Decreto attuativo (D.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 – testo in calce) opera contemporaneamente su diversi fronti:

    • sensibilizzazione dei consumatori ad un consumo responsabile,
    • limitazioni e divieti di vendita
    • responsabilità dei produttori sulla scorta del principio “chi inquina paga”
    • sistemi di smaltimento dei rifiuti.

    Sommario

    Ambito di applicazione

    Il nuovo decreto si applica a:

    1. prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato
    2. prodotti in plastica oxo-degradabile,’
    3. attrezzi da pesca contenenti plastica

    Definizioni

    • plastica: materiale costituito da un polimero, quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente; fanno eccezione: vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti
    • Prodotto in plastica monouso: è il prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per essere riutilizzato (sono esclusi quindi: i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità
    • «plastica oxo-degradabile»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;

    Riduzione del consumo

    Il decreto legislativo, nell’obiettivo di ridurre il consumo di plastica entro il 2026 prevede una serie di azioni, fra cui:

    • la stipula di accordi tra il Ministero dello sviluppo economico ed enti pubblici o privati, imprese, associazioni di categoria, per l’attuazione di specifici piani di riduzione del consumo, e recupero dei rifiuti,
    • la promozione di processi di produzione e distribuzione idonei a ridurre il consumo di prodotti in plastica monouso e favorire l’uso di prodotti alternativi
    • l’aiuto alla conversione delle imprese produttrici di plastica monouso verso prodotti riutilizzabili
    • iniziative di informazione e sensibilizzazione sui benefici del riutilizzo e del riciclaggio;
    • sperimentazioni a livello territoriale sull’utilizzo di acqua e bevande alla spina e di prodotti riutilizzabili per il consumo di alimenti sul posto o da asporto.

    La riduzione del consumo riguarda i prodotti indicati nell’allegato parte A e precisamente:

    • Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
    • Contenitori per alimenti (scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; generalmente consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti)

    Credito di imposta

    Previsto un credito di imposta nel limite massimo di 3 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, tra quelli indicati nell’Allegato parte A e B.

    Il credito spetta nella misura del 20% delle spese sostenute fino all’importo massimo annuale di 10 mila Euro per ciascun beneficiario, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

    Restrizioni alla messa in commercio

    Vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato (Si tratta nello specifico dei seguenti prodotti, di uso pressoché quotidiano:

    • Bastoncini cotonati
    • Posate, piatti, cannucce, agitatori per bevande (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
    • aste da attaccare a sostegno dei palloncini
    • contenitori per alimenti in polistirene espanso (es. scatole con o senza coperchio, usati per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, generalmente consumati direttamente dal recipiente e pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, compresi i contenitori tipo fast food, e ad eccezione solo dei contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
    • contenitori, tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

    e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.

    La vendita di questi prodotti è consentita solo fino all’esaurimento delle scorte e solo se si dimostra che l’acquisito è anteriore rispetto all’entrata in vigore del suddetto divieto.

    Sanzioni

    L’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

    Identica sanzione per chi immette sul mercato o mette a disposizione prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’articolo 6, comma 1 o che sono privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.

    Le sanzioni aumentano fino al doppio del massimo se viene immesso sul mercato un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

    Prodotti biodegradabili

    Consentita invece la vendita di prodotti biodegradabili e compostabili, come da “certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento” ma alle seguenti condizioni:

    • quando non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato;
    • per l’impiego in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta ( mense, strutture e residenze sanitarie o socio-assistenziali)
    • quando le alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
    • in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
    • in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
    • se l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, in base all’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

    DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2021>> SCARICA IL PDF

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    Tutti i diritti del presente articolo sono riservati. Fonte: Altalex

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