posta elettronica certificataLa sentenza 18 marzo – 27 aprile 2021, n. 15868 (testo in calce) della Cassazione, sezione I penale, scaturisce dall’impugnazione dell’ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata dal ricorrente in relazione all’ordine di esecuzione della pena, sospeso, per i reati per i quali aveva riportato condanna definitiva.

Il gravato provvedimento veniva censurato in quanto il Tribunale di Sorveglianza aveva celebrato l’udienza e deciso nel merito dell’istanza nominando un difensore d’ufficio in luogo del difensore di fiducia, legittimamente impedito, come da documentazione di concomitante impegno professionale trasmessa, unitamente all’istanza di rinvio. a mezzo posta elettronica certificata. 

Il Procuratore generale chiedeva con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando con rinvio l’impugnato provvedimento.

Ha infatti ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in esame l’istanza di rinvio per legittimo impedimento poiché la stessa risultava depositata con congruo anticipo rispetto all’udienza e corredata della documentazione comprovante il concomitante impegno professionale, a nulla rilevando la circostanza che fosse stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.

Ciò in quanto – ha precisato la Corte – nel procedimento camerale di sorveglianza, che è un procedimento a partecipazione necessaria delle parti, trova applicazione il principio di effettività del diritto di difesa: pertanto, allorquando occorra apprezzare la ritualità dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento deve farsi riferimento, in mancanza di espressa previsione normativa per il rito in questione, non all’art. 121 c.p.p., che prevede il deposito in cancelleria delle richieste delle parti ma all’art. 420 ter comma 5 c.p.p. che prescrive la tempestività della comunicazione, a prescindere dalla sua modalità di trasmissione.

La verifica della legittima instaurazione del contraddittorio processuale assume prioritaria rilevanza nel procedimento camerale di sorveglianza a partecipazione necessaria, ragion per cui una volta che si accerti che l’istanza sia stata regolarmente ricevuta dalla cancelleria del giudice, questi ha l’obbligo di prenderla in esame. L’onere che incombe alla parte istante è, infatti, unicamente quello di verificare che l’istanza trasmessa a mezzo pec sia pervenuta in cancelleria, ma non anche di controllare i passaggi interni all’ufficio del giudice, in forza dei quali l’istanza sia posta alla sua diretta cognizione.

La Corte si è premurata di precisare che il vizio conseguente al mancato esame non è escluso laddove l’istanza di rinvio non sia stata articolata in conformità alle indicazioni che la giurisprudenza ha elaborato per valutarne la meritevolezza, poiché non si tratta di condizioni di ammissibilità dell’istanza ma, meramente, di indici utili ad orientare l’apprezzamento della legittimità dell’impedimento. 

Pertanto il mancato esame dell’istanza legittimamente trasmessa a mezzo pec e documentata  non è escluso laddove il difensore abbia omesso di esporre le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in quel dato procedimento, ad esempio, per la particolare natura dell’attività da svolgere, o per l’assenza di un codifensore o per l’impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale  (cfr. Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Rv. 190828).

Nè è idonea a sanare il vizio la circostanza che il difensore d’ufficio non abbia rilevato la nullità  da omesso esame dell’istanza dal momento che l‘omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1, come tale rilevabile d’ufficio, quando è obbligatoria la presenza del difensore (cfr. Cass. Pen. Sez. Un, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598).

CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 15868/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF

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