Giustizia, EuropaIl 24 ottobre 2019 la Corte di Cassazione era stata chiara: i casi simili a quello dell’ex Capo di Polizia Bruno Contrada non potevano pretendere il medesimo trattamento da lui avuto davanti alle Giurisdizioni interne, perché la Sentenza Contrada della Corte EDU non era una “Sentenza Pilota”.

La Corte di Strasburgo, tuttavia, dichiarando ammissibile il caso analogo dell’ex senatore Vincenzo Inzerillo, difeso dall’Avv. Stefano Giordano del foro di Palermo, apre le porte ad una diversa prospettiva.

Sommario

Alle origini: il Caso Contrada

Il 10 maggio 2007, Bruno Contrada, ex Capo di Polizia e Dirigente dei Servizi Segreti, viene condannato definitivamente per concorso esterno in associazione mafiosa.

L’11 ottobre 2012, dopo aver trascorso 4 anni in carcere e 4 agli arresti domiciliari, viene scarcerato.

Il 13 aprile 2015, tuttavia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo puniva lo Stato italiano perché Contrada non doveva essere né processato, nè condannato, dal momento che all’epoca dei fatti (dal 1979 al 1988) il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (nato dal combinato disposto dell’art. 110 e 416 bis c.p.) non era sufficientemente chiaro, né prevedibile, in quanto la sentenza chiarificatrice sarebbe arrivata solo nel 1994.

Nel 2016, l’Avv. Stefano Giordano, difensore di Bruno Contrada, dopo i rigetti alle richieste di revisione, depositava richiesta di revoca della condanna, perché venisse recepito il dettato della Corte europea.

Dopo un primo rigettato della Corte d’Appello di Palermo, la Cassazione annullava la condanna di Contrada perché “ineseguibile e improduttiva di effetti penali”.

Con ordinanza depositata il 6 aprile 2020, la Corte d’Appello di Palermo liquida a favore di Bruno Contrada la somma di 667 mila euro per Ingiusta Detenzione.

La sentenza Bruno Contrada c. Italia del 2015

Nella Sentenza Bruno Contrada c. Italia del 2015, La Corte di Strasburgo stabiliva precisamente quanto di seguito:

  • che le condotte delle quali Contrada era stato ritenuto responsabile risalivano agli anni 1979 e il 1988;
  • che la configurabilità di un “concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso”, nato dal combinato disposto tra gli artt. 110 e 416-bis c.p., veniva riconosciuta per la prima volta in una sentenza del 1987 della Cassazione, tuttavia poi smentita da altre e numerose pronunce della stessa Corte, che, invece, negavano l’opportunità che la disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato fosse applicabile alla materia dei reati associativi;
  • che questo contrasto giurisprudenziale veniva definitivamente risolto solo con la Sentenza Demitry del 1994 dalle Sezioni Unite, ossia in un tempo successivo a quello in cui terminavano le condotte imputate a Contrada;
  • che, per tal ragione, nel momento di commissione dei fatti, l’ex Capo di Polizia non era nella condizione di poter prevedere una sua personale responsabilità penale per concorso esterno in associazione mafiosa;
  • che, per questo motivo, la Sentenza che condannava Contrada violava l’art. 7 CEDU[1], ossia il principio di legalità del reato e della pena, il quale, nella sua specifica accezione “europea”, impone che il cittadino sia in grado di prevedere, sulla base della normativa e della relativa giurisprudenza consolidata, la configurabilità penale della sua condotta nonché della pena comminabile.

Il primo Orientamento della Cassazione sui “fratelli minori” di Contrada

Invero, dalla pubblicazione della Sentenza Contrada della Corte EDU, nel 2015, sono stati molteplici i ricorrenti che hanno intentato procedure di revoca delle loro sentenze di condanna o azzardato procedure di risarcimento per ingiusta detenzione, perchè condannati per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti ante ’94. Eppure, a tutti, la medesima risposta dai Giudici italiani: la Sentenza Bruno Contrada c. Italia, non essendo stata frutto di una Procedura Pilota[2] della Corte Europea, esplica i suoi effetti solo ed esclusivamente sullo specifico caso dell’ex Poliziotto, senza, invece, poter essere impiegata quale precedente vincolante  da chi, trovandosi in casi analoghi, chiede la revoca della propria sentenza di condanna dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

>> Per un approfondimento in merito alla Procedura Pilota, si rinvia all’articolo:

L’apertura della Corte EDU ai casi analoghi: la sentenza Contrada può diventare sentenza pilota

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, pochi mesi fa, manda un messaggio nuovo e diverso.

L’ex senatore Vincenzo Inzerillo, anche lui difeso dall’Avv. Stefano Giordano del foro di Palermo, ricorre alla Corte di Strasburgo per le medesime violazioni subite da Contrada: anche lui condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, anche lui per fatti anteriori al 1994.

La Corte EDU ha dichiarato ammissibile il Ricorso dell’Avvocato palermitano, si attende ora sentenza.

Ebbene, ammettendo il ricorso di Inzerillo, Strasburgo mostra di star aprendo le porte anche ai “fratelli minori[3]” di Contrada.

Questo evidenzia che se l’ex senatore avrà riscontro positivo dalla Corte Europea e poi, come lui, anche i numerosi altri in coda allo stesso, alta è la possibilità che si determini una Procedura Pilota con a capo la sentenza Contrada. Da qui, le condanne tutte per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa per condotte ante ‘94 diverrebbero illegittime ex art. 7 CEDU e suscettibili di revoca.

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[1] Art. 7 CEDU – Nulla poena sine lege – “Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

[2] La Procedura Pilota (Rule 61, comma 1 regolamento della Corte), a partire dal 2004, è stata sviluppata quale specifica “tecnica” per identificare problemi strutturalidegli ordinamenti interni che hanno dato (o possono dare) luogo a casi ripetitivi di violazione. In una Sentenza Pilota, infatti, il compito della Corte EDU non è solo quello di decidere se una violazione della Convenzione si sia verificata nel caso specifico, ma anche di identificare il problema sistemico e fornire al governo indicazioni chiare ed efficaci sul tipo di misure correttive necessarie per risolverlo in maniera concreta e perdurante. Per tal ragione, diversamente dalle Sentenze ordinarie, le Sentenze Pilota possono essere invocate dalle parti – ex art. 45 CEDU – davanti ai Giudici nazionali quali precedenti giurisprudenziali vincolanti ai quali principi lo stato è obbligato a conformarsi, senza che per tal fine il singolo faccia ricorso a Strasburgo.

[3] Con “fratelli minori” si intendono tutti coloro che si sono trovati in casi analoghi a quello di contrada e che, come lui, hanno presentato ricorso alla Corte di Strasburgo e sono ora in attesa di pronuncia.

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