A fronte di un articolato procedimento di pignoramento presso terzi, il debitore si è opposto contestando, oltre al resto, la mancata notificazione dell’atto da un indirizzo pec non figurante nei registri ufficiali. In base alla normativa vigente ed a varie pronunce della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, la conseguenza della notificazione da un siffatto indirizzo pec è la sua inesistenza giuridica; vizio peraltro insanabile. Anche per questo il giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di sospensione dell’azione esecutiva.


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Tutti i diritti del presente articolo sono riservati. Fonte: Altalex