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    Didattica a distanza e Covid-19: la scuola può bocciare?

    25.10.2020

    Didattica a distanza e Covid-19: la scuola può bocciare?


    Il TAR Bari chiarisce che è possibile solo se emergono nella motivazione del provvedimento impugnato elementi per un’applicazione del c. 6, art. 4 dell’O.M. n. 11/2020






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    Didattica a distanza a seguito dell’emergenza Covid-19: la scuola non può bocciare, con una sola eccezione.

    Questo è quanto ha chiarito il Tar Pugli-Bari, sezione III, con la sentenza 7-8 ottobre 2020, n. 1253 (testo in calce).

    La vicenda

    Il Consiglio di Classe di un Istituto di scuola superiore ha deliberato la non ammissione alla classe successiva di uno studente che ha frequentato il quarto anno. L’organo collegiale è pervenuto a tale decisione sulla base:

    a) dello scadente profitto dell’alunno così come dimostrato dai voti insufficienti riportati nelle singole materie di insegnamento;ù
    b) del suo comportamento non partecipativo alle lezioni;
    c) del disinteresse manifestato anche per le lezioni a distanza, organizzate dalla Scuola sulla base della normativa emergenziale adottata a causa del Covid-19;
    d) elevato numero di assenze.

    L’alunno ha, tuttavia, impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva e la pagella scolastica, perché ha ravvisato la violazione della normativa emergenziale di cui all’Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020, n. 11 nella parte in cui essa dispone una promozione in deroga, proprio in considerazione della emergenza indotta dalla pandemia da Covid-19.

    L’Amministrazione scolastica ha sostenuto la tesi secondo la quale la normativa emergenziale non stabilisce affatto una promozione automatica, non essendo ipotizzabile l’intento del legislatore di avallare una promozione di tipo “politico”.

    La decisione

    Non sono emersi nella motivazione del provvedimento impugnato elementi per una applicazione del comma 6 dell’art. 4 dell’O.M. n. 11/2020 (“in forza del quale “Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”), che per il suo valore ripristinatorio della regola generale della non ammissione in difetto di elementi valutativi relativi all’alunno, riversa l’onere della prova a carico dell’Amministrazione scolastica qualora la stessa intenda far valere la totale mancanza di elementi di valutazione dovuta non già a difficoltà tecnologiche, quanto a una sporadica frequenza delle attività didattiche da parte dell’alunno valutato.

    I giudici amministrativi hanno ritenuto che l’Amministrazione scolastica non ha fornito alcuna prova sul punto e cioè non ha dimostrato l’assenza di problemi di connessione nella zona di residenza del ricorrente, sì da far prevalere l’elemento del disinteresse dell’alunno alla didattica a distanza, unitamente ad altri parametri di inadeguatezza del suo profitto.

    TAR PUGLIA, SENTENZA N. 1235/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

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