turismo italiaIl D.L. 19.05.2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) (G.U. n. 128 del 19.05.2020) convertito, con modificazioni, in Legge 17.07.2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18.07.2020) ha introdotto specifiche misure finalizzate a sostenere il settore del turismo, della cultura e dell’editoria, visto il momento di difficoltà derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le iniziative assunte dal nostro legislatore hanno avuto ad oggetto non solo il riconoscimento di agevolazioni fiscali, bonus e rimborsi, ma anche semplificazioni e deroghe nelle procedure amministrative, oltre allo stanziamento di nuove risorse finanziarie ed il rifinanziamento di fondi diretti a aiutare gli operatori del settore.

Sommario

1. Tax credit vacanze
2. Esenzioni IMU per il settore turistico
3. Imposta di soggiorno: ristoro ai comuni per la riduzione del gettito
4. Sostegno alle imprese di pubblico esercizio
4.1. Esonero dal pagamento di TOSAP e COSAP
4.2. Esenzioni fiscali per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
4.3. Semplificazioni nella procedura per la richiesta di nuove concessioni
4.4. Strutture amovibili: posa in opera temporanea
5. Concessioni per commercio su aree pubbliche
6. Studenti universitari: viaggi ferroviari e musei gratuiti
7. Concessioni beni del demanio marittimo
8. Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici
9. Sostegno a favore di istituti, imprese e luoghi della cultura
10. Art-bonus
11. Rimborso dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
12. Altre misure a sostegno del turismo e della cultura
13. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
14. Forfettizzazione delle rese dei giornali
15. Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali
16. Bonus edicole
17. Credito d’imposta per i servizi digitali
18. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali
19. Disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore
20. Cessazione delle testate giornalistiche

1. Tax credit vacanze

Una delle prime misure introdotte dal legislatore ha ad oggetto il “Tax credit vacanze” che consiste in un credito finalizzato ad aiutare i nuclei famigliari a pagare le spese sostenute per poter trascorrere un periodo di vacanza.

L’art. 176 del D.L. n. 34/2020 dispone infatti che i nuclei familiari purché con ISEE non superiore a € 40.000 hanno la possibilità di usufruire di un credito per il pagamento dei servizi offerti unicamente in ambito nazionale da:

  • imprese turistico ricettive;
  • agriturismo;
  • bed &breakfast [1];

Le imprese debbono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Il credito può essere utilizzabile per una misura massima pari ad € 500 da un solo componente del nucleo famigliare, limitatamente al periodo compreso il 1.07.2020 ed il 31.12.2020

La misura del credito tiene peraltro conto del numero dei componenti il nucleo famigliare, visto che essa è fissata in:

  • 300 per i nuclei famigliari composti da 2 persone;
  • 150 per in nuclei famigliari composti da 1 persona;

Il legislatore ha altresì dettato alcune ulteriori condizioni, previste a pena di decadenza, che debbono sussistere per poter beneficiare del credito, in quanto:

  • le spese debbono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore;
  • il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale [2];
  • la fattura elettronica od il documento commerciale debbono contenere l’indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
  • il pagamento del servizio va corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator;

Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito, esso è utilizzabile nella misura del:

  • 80% sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto d’intesa con il fornitore dei servizi;
  • 20% a titolo di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto;

Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi come credito d’imposta che può essere usufruito solamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 [3].

Le imprese possono peraltro cedere a terzi il credito d’imposta anche a soggetti diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito od intermediari finanziari.

Nel caso in cui venga accertata l’insussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d’imposta, il fornitore dei servizi ed i cessionari rispondono unicamente per l’eventuale utilizzo del beneficio fiscale in misura eccedente lo sconto.

È affidato all’Agenzia delle entrate il compito di provvedere al recupero della somma corrispondente, maggiorata di interessi e sanzioni.

2. Esenzioni IMU per il settore turistico

Il legislatore ha poi previsto l’abolizione, per l’anno 2020, della prima rata dell’IMU in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, così come disposto dall’art. 177 del D.L. n. 34/2020,

I soggetti legittimati a beneficiare dell’agevolazione sono i possessori di:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;
  • immobili adibiti a stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 ed immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi (è però necessario che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate);
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

3. Imposta di soggiorno: ristoro ai comuni per la riduzione del gettito

Sono state apportate delle novità anche per quanto concerne l’imposta di soggiorno ed il contributo di soggiorno che può essere richiesto dal Comune di Roma.

L’art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 consente infatti ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni, nonché ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di poter istituire un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio [4].

L’art. 14, comma 16, lettera e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede, in termini analoghi, che il Comune di Roma possa richiedere il pagamento di un contributo di soggiorno.

L’art. 179 del D.L. rilancio ha, in specie, novellato sia l’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 sia l’art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017.

Il legislatore ha difatti individuato il responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno è:

  • il gestore della struttura ricettiva;
  • il soggetto che incassa i canoni od il corrispettivo oppure che interviene nel pagamento degli importi, qualora venga concluso un contratto rientrate tra le c.d. “locazioni brevi” [5];

La norma dispone che il responsabile del pagamento possa esercitare il diritto di rivalsa sui soggetti passivi della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

La dichiarazione va presentata, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità che verranno approvate con apposito decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze.

È stata anche dettata una specifica disciplina sanzionatoria, visto che il legislatore ha prescritto l’irrogazione di una sanzione amministrativa quantificata:

  • nella misura compresa tra il 100% ed il 200% della somma dovuta, nel caso di omessa od infedele presentazione della dichiarazione;
  • nella misura del 30% dell’importo non versato nel caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno [6].

4. Sostegno alle imprese di pubblico esercizio

Il legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio sia attraverso la possibilità di beneficiare di esenzioni fiscali sia mediante la semplificazione nello svolgimento delle procedure amministrative, con l’obiettivo di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

4.1. Esonero dal pagamento di TOSAP e COSAP

L’art. 181 del D.L. n. 34/2020 ha innanzitutto previsto delle agevolazioni fiscali a favore delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.

Le imprese beneficiarie sono specificatamente elencate nell’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, vale a dire:

a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, ivi comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La norma dispone che, limitatamente al periodo compreso tra l’1.05.2020 ed il 31.10.2020, le imprese sono esonerate dal pagamento:

  • della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TOSAP);
  • dal canone di cui all’art. 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (COSAP) [7];

4.2. Esenzioni fiscali per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

Il legislatore ha altresì previsto un’ulteriore misura agevolativa in favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

È stato difatti disposto che questi soggetti, per il periodo compreso tra il 1.03.2020 ed il 30.04.2020, sono esonerati dal pagamento della tassa e del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche [8] [9].

I comuni sono peraltro tenuti a rimborsare le riferite somme corrisposte a titolo di tassa o canone allorquando fossero già state versate nel periodo di entrata in vigore dell’agevolazione.

4.3. Semplificazioni nella procedura per la richiesta di nuove concessioni

Il legislatore ha inoltre introdotto una deroga alla disciplina contenuta nel D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 che reca specifiche indicazioni per quanto concerne la presentazione in via telematica delle domande indirizzate allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP).

è stato infatti previsto che, a partire dall’1.05.2020 e sino al 31.10.2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate in via telematica con allegata la sola planimetria e senza l’applicazione dell’imposta di bollo [10].

4.4. Strutture amovibili: posa in opera temporanea

Le imprese elencate nell’art. 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287 hanno inoltre la possibilità di effettuare la posa in opera temporanea di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19.

Gli interventi dovranno essere però effettuati entro e non oltre il 31.10.2020, a condizione che la posa degli elementi sia funzionale all’esercizio dell’attività d’impresa.

Il legislatore ha inoltre disposto che la realizzazione delle opere non è subordinata alle autorizzazioni prescritte dall’art. 21 ed art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”).

Ciò sta ad indicare che non solo non sembra necessaria la preventiva autorizzazione del sopraintendente per l’esecuzione dei lavori su beni culturali, così come prescritta dall’art. 21, comma 4, del D.lgs. n. 42/2004, ma non appare neppure necessaria l’autorizzazione paesaggistica prescritta dall’art. 146, comma 4 del citato decreto.

Il legislatore ha altresì escluso l’applicazione del limite temporale di 90 giorni ex art. 6 comma 1, lett- e-bis), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [11].

5. Concessioni per commercio su aree pubbliche

Alla luce di quanto disposto dall’art. 181, comma 4-bis e 4-ter, del D.L. n. 34/2020, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020, se non già riassegnate, debbano essere rinnovate per un periodo di 12 anni [12].

Il rinnovo è effettuato, entro il 30.09.2020, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con le modalità stabilite dalle Regioni.

Le concessioni vengono assegnate al soggetto titolare dell’azienda, sia nel caso in cui la conduca direttamente sia nel caso in cui l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.

Le Regioni hanno inoltre facoltà di disporre che i Comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria ed in deroga ad ogni altro criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova istituzione, al fine di promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela dell’occupazione.

Le concessioni possono essere destinate agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che:

  • siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla normativa vigente;
  • non abbiano conseguito la riassegnazione della concessione all’esito dei riferiti procedimenti di selezione;

6. Studenti universitari: viaggi ferroviari e musei gratuiti

Al fine di promuovere il turismo culturale, l’art. 182, comma 1-bis ed 1-ter, del D.L. n. 34/2020 dispone che gli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master universitario e di dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione potranno, a titolo gratuito e per un mese a scelta:

• viaggiare sulla rete ferroviaria italiana;

• entrare nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi;

7. Concessioni beni del demanio marittimo

Secondo quanto previsto dall’art. 182, comma 2, del D.L. n. 34/2020 è fatto divieto alle amministrazioni competenti di poter avviare o proseguire i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili di cui all’art. 49 del Codice della navigazione, al fine del rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione. [13].

La prescrizione si propone di rilanciare il settore turistico, al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione ha ad oggetto i concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.

L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi da parte dei concessionari è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione ed impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere.

L’agevolazione non trova tuttavia applicazione quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure a causa della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario.

8. Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici

L’art. 182, comma 3, bis del D.L. n. 34/2020 ha novellato l’art. 88-bis del D.L. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) convertito in Legge n. 27/2020 per quanto riguarda la disciplina del rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.

è stato innanzitutto esteso fino a 18 mesi il periodo di validità dei voucher che possono essere emessi in relazione a:

  • contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestri;
  • contratti di soggiorno;
  • contratti di pacchetto turistico;

La disposizione riguarda anche i voucher emessi a titolo di rimborso a causa della sospensione di viaggi e iniziative di istruzione disposta a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri del 31.01.2020.

Si evidenzia che, in questo caso, il rimborso è corrisposto con restituzione della somma versata – senza quindi emissione di voucher – per quanto concerne:

  • viaggi od iniziative di istruzione degli alunni della scuola dell’infanzia o delle classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;
  • soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.

Con riferimento ai contratti di trasporto, di soggiorno o di pacchetto turistico instaurati nel periodo compreso tra il 11.03.2020 ed il 30.09.2020, la norma prevede inoltre che vengano emessi voucher dell’importo pari alla controprestazione già ricevuta, quando le prestazioni non siano state rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione è applicabile sia per le prestazioni da rendere all’estero sia per le quelle in favore di contraenti provenienti dall’estero.

È tuttavia indispensabile che il contraente abbia esercitato il recesso entro 31.07.2020.

Il voucher dovrà essere riconosciuto entro il termine di 14 giorni dal momento dell’esercizio del recesso ed avrà una validità pari a 18 mesi a partire dalla data di emissione.

A ciò si aggiunge che la consegna del voucher non solo non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario, ma esso può essere comunque utilizzato per:

  • i servizi resi da un altro operatore appartenente al medesimo gruppo societario,
  • la fruizione di servizi successiva al termine di validità, sempre che la prenotazione sia stata effettuata entro il termine 18 mesi;

Se i voucher non fossero usufruiti od impiegati nella prenotazione dei servizi, i contraenti hanno in ogni caso diritto al rimborso dell’importo versato dopo che sono decorsi 18 mesi dall’emissione.

Per quanto concerne i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso può invece essere richiesto dopo che sono trascorsi 12 mesi.

In entrambi i casi, il rimborso della somma dovrà avvenire entro il termine di 14 giorni.

Si segnala peraltro che è stato istituito un fondo finalizzato ad assicurare l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher, non utilizzati alla scadenza di validità, e non rimborsati a causa della insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.

9. Sostegno a favore di istituti, imprese e luoghi della cultura

è stato istituito il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali finalizzato a:

  • sostenere le librerie, l’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese ed i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore;
  • sostenere i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura non statali di cui all’art. 101 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (biblioteche ed archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali);
  • ristorare delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre a causa all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

È stata inoltre autorizzata per l’anno 2020 la spesa di 100 milioni di euro al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d’ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento anti COVID-19.

10. Art-bonus

L’art. 183, comma 9, del D.L. n. 34/2020 ha novellato l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014 (Legge n. 106/2014), estendendo il credito di imposta pari al 65% previsto per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-bonus) anche a:

  • complessi strumentali;
  • società concertistiche e corali
  • circhi;
  • spettacoli viaggianti;

11. Rimborso dei biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

Sono state apportate delle novità per quanto concerne il rimborso per l’acquisto di biglietti relativi a spettacoli, musei e altri luoghi della cultura sospesi a causa l’emergenza sanitaria da COVID-19, essendo stata novellata la disciplina contenuta nell’art. 88 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 da parte dell’art. 183, comma 11 del D.L. n. 34/2020.

L’art. 88, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha infatti esteso l’applicazione le regole di cui all’art. 1463 c.c. ai contratti di acquisto di:

  • titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali;
  • biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura;

La novella ha modificato il termine di decorrenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c. che si verifica in specie con decorrenza dall’8.03.2020 (data di adozione del D.P.C.M. 8.03.2020) sino al 30.09.2020, in ragione degli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19.

È quindi ammessa la possibilità di ottenere il rimborso del prezzo di acquisto dei titoli di accesso e dei biglietti.

L’acquirente deve, in questo caso, presentare una apposita istanza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L.18/2020 (vale a dire entro il 16.04.2020) ovvero dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione.

La richiesta va formulata all’organizzatore dell’evento anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto.

L’organizzatore dell’evento può procedere al rimborso ovvero alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall’emissione.

Per quanto riguarda i concerti di musica leggera, l’organizzatore provvede al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata sia stata annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher.

In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede invece immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.

È interessante evidenziare che il legislatore ha esteso – retroattivamente – l’applicazione delle procedure di rimborso per sopravvenuta impossibilità della prestazione anche ai:

  • ai contratti di acquisto di titoli di accesso e di biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento anti COVID
  • ai soggetti per i quali si sono verificate le condizioni di cui all’art. 88-bis, comma 1, lett. a), b) e c), vale a dire ai soggetti che hanno diritto al rimborso di contratti di soggiorno e di pacchetto turistico [14].

12. Altre misure a sostegno del turismo e della cultura

è solo il caso di ricordare brevemente che il legislatore ha previsto l’istituzione del:

“Fondo turismo” volto a sostenere il settore turistico attraverso lo svolgimento di operazioni di mercato per l’acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive;

  • “Fondo per la promozione del turismo in Italia” finalizzato a favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale;
  • “Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator” in considerazione dell’impatto economico negativo derivante dall’adozione delle misure di contenimento anti COVID-19
  • “Fondo per la cultura” finalizzato alla promozione di investimenti ed al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
  • Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo” destinato alle imprese ed agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa, costituiti entro il 28.02.2020; il fondo è finalizzato a sopperire ai mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dall’attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela della salute imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

è stata inoltre incrementata la dotazione dei Fondi finalizzati al sostegno delle emergenze dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19.

Sono stati infine definiti i criteri per l’assegnazione delle risorse del “Fondo unico per lo spettacolo” per il periodo compreso tra il 2020 ed il 2022, in deroga alla disciplina generale, vista la sospensione delle attività di spettacolo disposta durante il periodo emergenziale.

13. Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari

Il legislatore ha rafforzato il regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari vista la probabile riduzione dei volumi derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

L’art. 186 del D.L. n. 34/2020 ha, in specie, novellato l”art. 57, comma 1-ter, dell’art. 57-bis del D.L. 50/2017 (convertito in Legge n. 96/2017), così come introdotto dall’art. 98, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020.

Per l’anno 2020 è stato infatti riconosciuto un contributo alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali sotto forma di credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali – analogiche o digitali – il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta è elevato al 90% qualora gli investimenti vengono effettuati da micro-imprese, PMI e start-up innovative.

Il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati entro il limite massimo di 60 milioni di euro ed, in ogni caso, in conformità a quanto previsto dal regolamento UE n. 1407/2013, dal regolamento UE n. 1408/2013 e dal regolamento UE n. 717/2013.

Nell’ambito del citato tetto di spesa è stato altresì stabilito che il beneficio è attribuito nel limite di:

  • 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
  • 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;

Per poter accedere al beneficio i soggetti legittimati debbono presentare una apposita comunicazione telematica che dovrà essere trasmessa per l’anno 2020, nel periodo compreso il 1.09.2020 ed il 30.09.2020, in osservanza alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.C.M 16 maggio 2018, n. 90.

Restano comunque valide le comunicazioni effettuate nel periodo compreso tra l’1 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, vale a dire nell’intervallo di tempo ordinariamente previsto per la presentazione delle domande (il periodo in cui vanno normalmente effettuate le comunicazioni è infatti compreso tra il 1.03. ed il 31.03. di ciascun anno).

14. Forfettizzazione delle rese dei giornali

L’art. 187 del D.L. n. 34/2020 prevede un intervento di natura fiscale finalizzato a sostenere i prodotti editoriali in edizione cartacea.

Il legislatore ha infatti disposto che, per il 2020, l’IVA può applicarsi, in deroga alla normativa vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% (l’imposta è ordinariamente applicata nella misura dell’80%) con riferimento al commercio dei giornali quotidiani, dei periodici e dei relativi supporti integrativi (quali nastri, dischi, videocassette ed altri supporti sonori, videomagnetici o digitali).

L’agevolazione è esclusa per i giornali ed i quotidiani pornografici, nonché quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

15. Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali

L’art. 188 del D.L. n. 34/2020 prevede un’ulteriore misura di sostegno fiscale in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC).

Il legislatore ha difatti riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta pari all’8% della spesa sostenuta nell’anno 2019 relativamente all’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, entro il tetto di spesa di 24 milioni di euro.

Per il conferimento del credito d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, comma 182, 183, 184, 185 e 186 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004) ed al D.P.C.M 21 dicembre 2004, n. 318.

Il credito d’imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici previsto dall’art. 2, comma 1 e 2, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198 e dal consequenziale D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 1, comma 6, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 ai fini del recupero di quanto ingiustamente fruito da parte delle imprese interessate.

L’Agenzia delle entrate provvede pertanto a trasmettere i dati relativi ai crediti utilizzati in diminuzione delle imposte od in compensazione alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno autorizzato l’utilizzo dell’agevolazione fiscale.

16. Bonus edicole

In forza di quanto previsto dall’art. 189 del D.L. n. 34/2020, è stato riconosciuto un contributo una tantum fino ad € 500 alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, a condizione che non siano titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione

Il bonus è stato introdotto, entro il limite di spesa fissato a 7 milioni di euro per l’anno 2020, a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

I soggetti legittimati debbono presentare istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di poter beneficiare dell’agevolazione che non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

17. Credito d’imposta per i servizi digitali

L’art. 190 del D.L. n. 34/2020 prevede la concessione, per l’anno 2020, di un credito d’imposta alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (ROC) purché abbiano alle loro dipendenze almeno un lavoratore con contratto a tempo indeterminato.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese effettive sostenute nell’anno 2019 relativamente alla:

  • acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale;
  • information technology di gestione della connettività;

L’entità del credito d’imposta è fissata nel misura del 30% della spesa ed entro il tetto massimo pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020.

La disposizione prevede inoltre che:

  • le spese si considerano sostenute nell’esercizio di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • l’effettuazione delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali oppure dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti [15].

L’art. 190 del D.L. n. 34/2020 dispone inoltre che il credito d’imposta:

  • è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse;
  • non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici; [16]
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (si evidenzia che il modello è scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante); [17]

La norma disciplina anche i casi di revoca del credito d’imposta che può essere:

  • totale, quando venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla legge;
  • totale, quando la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese;
  • parziale, quando venga accertata la sussistenza di elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso;

Si applica, anche in detto frangente, quanto disposto dall’art. 1, comma 6, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito.

18. Fondo per emergenze relative alle emittenti locali

è stato stanziato un contributo straordinario (50 milioni di euro per il 2020) in favore delle emittenti radiotelevisive locali collegato allo svolgimento del servizio di informazione avente ad oggetto la diffusione del contagio da COVID-19.

L’erogazione del contributo è infatti finalizzato a consentire alle emittenti di poter continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini.

Per poter beneficiare dell’agevolazione le emittenti si debbono impegnare a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi.

Il contributo sarà erogato secondo i criteri previsti dal Ministro dello sviluppo economico che avrà il compito di definire anche le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146.

19. Disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore

L’AGCOM ha recentemente modificato la delibera n. 680/13/CONS recante il “Regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica” in considerazione di quanto disposto dall’art. 2 della Legge n. 167/2017 (Legge europea 2017), al fine di completare l’attuazione della Direttiva n. 2001/29/CE e della Direttiva n. 2004/48/CE [18].

L’AGCOM ha infatti emanato disposizioni finalizzate a contrastare le violazioni più gravi in materia di diritto d’autore attraverso l’introduzione appositi poteri cautelari e misure contro la reiterazione delle infrazioni.

L’AGCOM, su istanza dei titolari dei diritti, ha il potere di ordinare, in via cautelare, ai prestatori di servizi della società dell’informazione (ad esempio: piattaforme di condivisione e social media) di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, qualora sussista il:

  • il fumus boni iuris, vale a dire le violazioni risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti;
  • il periculum in mora, vale a dire sussista la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile per i titolari dei diritti;

Fatta questa doverosa premessa, si evidenzia che, secondo quanto previsto art. 195 bis del D.L. n. 34/2020, l’AGCOM, su istanza dei titolari dei diritti, può ora ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi [19].

L’art. 195 bis del D.L. n. 34/2020 novella poi l’art. 1, comma 31, della Legge n. 249/1997 introducendo una nuova ipotesi sanzionatoria in materia di violazione del diritto d’autore.

Nel caso infatti di inottemperanza agli ordini impartiti dall’AGCOM nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del dritto d’autore e dei diritti connessi, la norma, così come modificata, prevede infatti l’applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 sino al 2% per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

20. Cessazione delle testate giornalistiche

L’art. 195-ter del D.L. n. 34/2020 ha modificato l’art. 5 della Legge 5 agosto 1981, n. 416, avente ad oggetto la disciplina delle imprese editrici e le provvidenze per l’editoria.

Il legislatore ha infatti esteso l’applicazione della normativa sulla cessazione delle testate giornalistiche all’ipotesi di fallimento dell’editore, favorendo la continuazione dell’attività di impresa da parte di:

  • cooperative giornalistiche;
  • consorzi tra cooperative di giornalisti e cooperative di lavoratori non giornalisti [20].

Più specificatamente la norma dispone che il diritto di prelazione riconosciuto a favore delle cooperative e dei consorzi per l’acquisto della testata in caso di cessazione delle pubblicazioni di un quotidiano o di un settimanale si estenda anche al caso di dichiarazione di fallimento dell’editore.

La pubblicazione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa del fallimento si sostituisce, in questo caso, alla comunicazione che l’editore è tenuto ad effettuare al servizio dell’editoria e alle rappresentanze sindacali aziendali nel caso in cui sia avvenuta la cessazione o la sospensione delle pubblicazioni.

La norma novellata dispone inoltre che il Giudice delegato può autorizzare la conclusione di un contratto di affitto di azienda o di un suo ramo, di durata non superiore 6 mesi, con le cooperative od i consorzi nel caso in cui sia intervenuta la dichiarazione di fallimento dell’editore.

Prima di poter autorizzare la stipula del contratto, il Giudice delegato deve però avere acquisito:

  • il parere del curatore e del comitato dei creditori;
  • la perizia sull’ammontare del canone offerto al fine di valutarne la congruità;

Con l’introduzione di questa disposizione, il legislatore ha voluto assicurare, da un lato, la continuità delle pubblicazioni e, dall’altro, la prosecuzione, seppur temporanea, dell’attività dell’impresa, con l’obiettivo di poter ottenere le migliori condizioni per la liquidazione.

Si evidenzia infine che la norma rinvia a quanto disposto dall’art. 12, comma 1, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) per quanto concerne la disciplina applicabile al contratto di affitto di azienda.

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[1] Si deve fare riferimento all’ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159

[2] Art. 2 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127

[3] Non trovano applicazione i limiti previsti dall’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall’art. 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244

[4] G.U. n. 67 del 23.03.2011

[5] Sono definite c.d. “locazioni brevi” i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare

[6] Art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

[7] Si rammenta che l’art. 1, comma 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha abrogato il Capo II del D.lgs. n. 507/1993 (TOSAP) e l’art. 63 del D.lgs. n. 446/1997 (COSAP) a partire dall’1.01.2020. L’art. 4, comma 3-quater, D.L. n. 162/2019 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8/2020 ha tuttavia disposto che le riferite abrogazioni non hanno effetto per l’anno 2020. Il progetto di riforma fiscale prevede difatti l’introduzione del canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati che. a partire dal 2021, sostituisce la TOSAP, il COSAP e la TARI, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee

[8] Art. 45 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

[9] Art. 63 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

[10] D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

[11] Secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rientrano tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale

[12] Per quanto riguarda la riassegnazione delle concessioni si veda l’art. 16, comma 4-bis, del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e l’intesa del 5.07.20212 sancita in sede di Conferenza unificata (G.U. n. 79 del 4 aprile 2013

[13] Secondo quanto previsto dall’art. 49 del Codice della navigazione, le opere non amovibili costruite su una zona demaniale restano acquisite allo Stato quando viene a cessare la concessione, a meno che non sia stato diversamente stabilito nell’atto di concessione stesso. L’acquisizione avviene, a titolo gratuito, senza che venga peraltro riconosciuto alcun compenso o rimborso al concessionario. L’autorità concedente può però decidere di ordinare la demolizione dell’opera. Nel caso in cui il concessionario non provveda ad eseguire l’ordine di demolizione, l’amministrazione può procedere autonomamente ai sensi di quanto disposto dall’art. 54 del Codice della navigazione

[14] Si tratta dei: a) soggetti per i quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente; b) i soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio; c) soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie.

[15] Art. 35, comma 1, lett. a) e comma 3, del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; art. 2409-bis c.c.

[16] Art. 2, comma 1 e 2, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198; D.lgs. 15 maggio 2017, n. 70

[17] Art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

[18] Delibera AGCOM n. 490/18/CONS

[19] Art. 8 della Direttiva 2001/29/CE; Artt. 3 e 9 della Direttiva 2004/48/CE

[20] Art. 6 della Legge n. 416/1981

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