Il caso ha voluto che quasi contemporaneamente si siano verificati due eventi tra loro collegati e relativi al procedimento di costituzione delle società di capitali.

Da una parte il Consiglio di Stato ha annullato la normativa che consentiva di costituire startup innovative senza atto notarile, accogliendo un ricorso del Consiglio Nazionale del Notariato (procedimento che era iniziato nel 2016).

Dall’altro il Senato ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea che tra le varie norme prevede la possibilità di costituire una srl tramite procedura interamente online, ma con l’utilizzo di una piattaforma dedicata e l’intervento del Notaio.

Il “popolo degli startupper” è insorto ritenendo che si dovesse concedere “libertà di scelta” nell’utilizzo delle forme, ma in realtà non è così.

Il legislatore nazionale e quello comunitario, infatti, prevedono obbligatoriamente che per la nascita di una società di capitali vi sia un controllo o da parte di un notaio, o da parte di un organo giudiziario o di un organo statale.

Non è in alcun modo prevista la possibilità che non vi sia controllo alcuno, né che questo controllo sia superficiale, perché, giustamente, mettere in circolazione una società di capitali senza controllo potrebbe generare molti più danni al sistema di quanti potrebbero essere i benefici della semplificazione in sede costitutiva.

Benefici che, tra l’altro, sarebbero tutti da provare in quanto il tempo medio di una costituzione di startup innovativa tramite notaio erano e sono decisamente molto più brevi della costituzione senza notaio.

Il legislatore, dunque, ha effettuato una precisa scelta affidando al notariato il compito di gestire la fase di costituzione online delle S.r.l. (che sarà banco di prova per l’estensione ad ulteriori fattispecie) ritenendo preminente l’interesse statale e comunitario del controllo e della alimentazione di un pubblico registro con dati di provenienza certa (che tra l’altro sono motivo di posizionamento ai posti più alti della classifica del Doing Business redatta dalla Banca Mondiale).

A quelli che ritengono che si possa trattare di una restaurazione, va contrapposta l’idea, invece, che si tratti di una vera e propria rivoluzione copernicana.

Tra qualche mese, infatti, appena sarà terminato l’iter approvativo (in teoria entro agosto salvo proroghe) qualunque cittadino dell’unione europea che voglia costituire una S.r.l. in Italia lo potrà fare tramite un notaio italiano con la garanzia della certezza e della celerità che il notariato sarà in grado di offrire e come da sempre offre per i servizi “tradizionali”.

Invece di chiedere il ripristino del doppio binario, si potrebbe ipotizzare un credito di imposta per le spese di costituzione di una startup innovativa (o più in generale di una S.r.l. costituita tramite la procedura online), con ciò incentivando da un lato lo strumento, dall’altro eliminando il “problema” dei costi di costituzione (sebbene va detto che già oggi esiste un sistema di detrazioni IRPEF e deduzioni IRES che agevolano la costituzione delle startup innovative).

Sicuramente nei prossimi mesi una volta che la piattaforma sarà disponibile potremo analizzare nel dettaglio le fasi per la costituzione, ma va salutata con grande favore e interesse la novità normativa.

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