notaioLa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Seconda Sezione, con la sentenza del 3 giugno 2021 nella causa C-914/19 (testo in calce), ha stabilito che la normativa italiana che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio è in contrasto con la disciplina eurounitaria. Detta disciplina ammette che si possano introdurre delle disparità di trattamento in base all’età, purché siano giustificate dal perseguimento di determinati obiettivi. Il Governo italiano ha indicato come finalità perseguita quella di “garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato”. Secondo i giudici europei, il limite di 50 anni d’età non persegue tali obiettivi e, anzi, eccede quanto necessario per raggiungerli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sommario

La vicenda

Una donna ricorreva al TAR avverso il decreto del Ministero della Giustizia con il quale era stato indetto il concorso per esami a 500 posti di notaio. Il testo del provvedimento fissava in 50 anni il limite d’età per parteciparvi (ex art. 1 legge 1365/1926) ed ella era stata esclusa per aver raggiunto il cinquantesimo anno d’età alla data del concorso. Il Tribunale amministrativo regionale adottava una misura cautelare con la quale la donna veniva ammessa a partecipare al concorso. La candidata superava tutte le prove e il giudice amministrativo dichiarava improcedibile il ricorso per carenza di interesse. Il Ministero della Giustizia impugnava la pronuncia dinnanzi al Consiglio di Stato, ritenendo che il TAR avrebbe dovuto rigettare il ricorso della donna e non avrebbe dovuto attribuire rilievo al superamento delle prove da parte della stessa. Secondo il Consiglio di Stato, il TAR avrebbe dovuto dichiarare procedibile il ricorso avverso il decreto del Ministero della Giustizia, considerando il limite d’età giustificato dall’espressa previsione normativa. Nondimeno, i giudici di Palazzo Spada ritengono che la disciplina nazionale potrebbe risultare incompatibile con il diritto eurounitario ed operano un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. 

Riferimenti normativi

Il rinvio pregiudiziale avviene con riguardo alla seguente normativa comunitaria.

  • Art. 10 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) secondo cui “Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.

  • Art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sul principio di non discriminazione.

  • Art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. La norma, rubricata “Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età” dispone che “gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento ditale finalità siano appropriati e necessari”.

Per quanto attiene alla normativa nazionale, si fa riferimento:

  • alla legge 1365/1926, in materia di norme per il conferimento dei posti notarili. Alla lettera b) dell’art. 1 è previsto che al concorso non possa partecipare chi abbia compiuto gli anni cinquanta alla data del bando. All’art. 7 si dispone che i notai sono dispensati dall’ufficio al compimento del settantacinquesimo anno d’età.

Il rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato sospende il giudizio e sottopone alla Corte UE il seguente quesito:

  • Se l’articolo 21 della Carta dei diritti dell’Unione Europea (contenente il principio di non discriminazione), l’articolo 10 TFUE e l’articolo 6 della direttiva 2000/78/CE (sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro), nella parte in cui vietano discriminazioni in base all’età nell’accesso all’occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età all’accesso alla professione di notaio.

La direttiva sulla parità di trattamento

Il divieto di qualsiasi discriminazione – compresa la discriminazione in base all’età – è contenuto sia nella Carta dei diritti dell’Unione (art. 21) che nel Trattato sul Funzionamento dell’UE (art. 10). Tale divieto è stato recepito nella direttiva 2000/78/CE. I giudici europei ritengono che occorra innanzitutto considerare:

  1. se la disciplina sull’accesso alla professione notarile rientri nell’ambito applicativo della citata direttiva;
  2. se contenga una disparità di trattamento fondata sull’età,
  3. se tale sperequazione sia giustificata alla luce dei criteri indicati dalla direttiva stessa (art. 6).

Per quanto riguarda il primo aspetto (sub a), la disciplina sul concorso notarile rientra nell’ambito di applicazione della direttiva. Quest’ultima, infatti, opera verso tutti i soggetti sia nel settore pubblico che privato, “per quanto attiene in particolare alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale”. Inoltre, la normativa nazionale (legge 1365/1926), nello stabilire il limite dei 50 anni di età, incide sulle condizioni di assunzione di cui all’art. 3 lett. a della direttiva 2000/78.

In relazione al secondo aspetto (sub b), la parità di trattamento consiste nell’assenza di qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta (art. 2 direttiva). Si ha discriminazione diretta quando una persona sia trattata meno favorevolmente di un’altra che si trova in una situazione analoga. La legge sul concorso notarile tratta meno favorevolmente – di chi si trovi in una situazione simile – le persone che abbiano raggiunto il cinquantesimo anno d’età. Si tratta di una disparità di trattamento basata sull’età (art. 1 e art. 2 par. 2 lett. a) direttiva).

La disparità in base all’età è giustificata solo da uno scopo legittimo

Una volta chiarito che la legge sul concorso notarile rientra nell’ambito applicativo della direttiva e che contiene una disparità di trattamento, non resta che stabilire se tale sperequazione sia giustificata alla luce dei criteri indicati dalla direttiva stessa (sub c).

L’art. 6 della direttiva indica espressamente che il legislatore può introdurre una disparità di trattamento in base all’età purché:

  • sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima,
  • tra le giustificazioni rientrano gli obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale,
  • infine, i mezzi per il conseguimento di tale finalità devono essere appropriati e necessari.

Lo stesso articolo 6 ammette la fissazione di limiti minimi e massimi d’età, inoltre, gli Stati membri godono di un ampio margine di discrezionalità sia nella scelta dello scopo perseguito che delle misure per realizzarlo. Il limite al potere statuale consiste nel non svuotare l’attuazione del principio di non discriminazione. Secondo i giudici europei, la legge 1365/1926 non chiarisce l’obiettivo perseguito con la fissazione del limite d’età. Il Governo italiano, nelle sue difese, indica tre finalità:

  1. garantire la stabilità dell’esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità del sistema previdenziale,
  2. proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato grado di professionalità,
  3. agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato.

Il limite di 50 anni per l’accesso al concorso non è giustificato

I giudici europei chiariscono che la mancata menzione, all’interno della normativa, dell’obiettivo perseguito tramite la disparità di trattamento non significa, di per sé, che tale disparità sia ingiustificata. La finalità può desumersi non solo dalla legge ma anche dal contesto generale. Ciò premesso, la Corte di Giustizia ritiene che i tre obiettivi indicati dal Governo italiano non giustifichino la sperequazione in base all’età.

In merito al primo obiettivo (ossia garantire la stabilità dell’esercizio della professione per salvaguardare il regime previdenziale), i giudici rilevano che la direttiva ammette la possibilità di stabilire un limite massimo d’età, basato sulla necessità di effettuare un periodo di lavoro ragionevole prima del pensionamento (art. 6 lett. c) direttiva). Nel caso di specie, il regime previdenziale del notariato prevede che il professionista ottenga il diritto alla pensione a 75 anni, purché abbia esercitato la professione per almeno 20 anni (art. 7 legge 1365/1926). Quindi, le condizioni imposte dalla cassa nazionale del notariato, per preservare la sostenibilità del regime di previdenza sociale dei notai, risultano indipendenti dal limite di 50 anni d’età; limite che, pertanto, risulta eccessivo rispetto al necessario (circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare).

In relazione al secondo obiettivo (ossia proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili connotate da un alto livello di professionalità) il limite dei 50 anni d’età pare eccedere quanto necessario per realizzare l’obiettivo. Infatti, l’accesso alla professione è previsto per i soggetti laureati in giurisprudenza, che abbiano effettuato 18 mesi di pratica notarile e, dopo aver superato il concorso, che abbiano svolto 120 giorni di tirocinio obbligatorio.

Infine, con riguardo al terzo obiettivo (ossia agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato), i giudici rilevano che si tratti di un legittimo obiettivo di interesse generale, rientrante nella politica dell’occupazione. La promozione delle assunzioni costituisce una finalità di politica sociale perfettamente legittima, a maggior ragione quando favorisce l’accesso dei giovani alla professione (CdG UE sent. 19.07.2017 Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16). Tuttavia, nel caso di specie, non è emerso che le diverse fasce d’età possano entrare in concorrenza nell’attività notarile. Anzi, il concorso de quo è stato indetto per 500 posti e i candidati vincitori sono stati solo 419, benché fossero stati banditi 500 posti che, conformemente alla legge, erano riservati a persone di età inferiore a 50 anni. Il limite di età, quindi, anche in questo caso, pare eccessivo rispetto all’obiettivo di promuovere l’accesso dei giovani giuristi alla professione di notaio.

Mezzi appropriati a raggiungere l’obiettivo: la parola al giudice del rinvio

I giudici europei hanno demandato al giudice del rinvio la disamina dei suindicati obiettivi. Oltre a ciò, egli deve stabilire se i mezzi impiegati per il loro perseguimento siano appropriati e necessari (ex art. 6 par. 1 direttiva). “Incombe, pertanto, al giudice del rinvio verificare se l’articolo 1 della legge n. 1365/1926 consenta di conseguire quegli stessi obiettivi senza con ciò ledere in modo eccessivo gli interessi legittimi degli aspiranti alla professione di notaio di età pari o superiore a 50 anni, i quali, per effetto di tale norma, sono privati della possibilità di esercitare tale professione”. Spetta ai singoli Stati membri trovare un equilibrio tra gli interessi in gioco. Inoltre, la Corte rileva come si debba favorire la partecipazione dei lavoratori anziani alla vita professionale oltre che a quella economica, culturale e sociale. “Il mantenimento di tali persone nella vita attiva favorisce segnatamente la diversità nell’occupazione. Tuttavia, l’interesse rappresentato dal mantenimento in attività di tali persone dev’essere tenuto in considerazione rispettando altri interessi eventualmente contrastanti” (sent. 02.04.2020, Comune di Gesturi, C‑670/18).

Conclusioni

In base al percorso argomentativo sopra esposto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma quanto segue.

  • L’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

CORTE UE, SENTENZA 3 GIUGNO 2021 (C-914/19)>> SCARICA IL PDF

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